Frequenza della manutenzione
La legge italiana (DPR 74/2013) rende obbligatoria la manutenzione della caldaia per sicurezza ed efficienza, con una frequenza che dipende dal tipo e potenza dell'impianto (es. ogni 2 anni per caldaie a gas 10-100 kW, ogni 4 anni per caldaie a gas metano/GPL 10-100 kW). Devono essere eseguiti sia il controllo di efficienza energetica (fumi) che la manutenzione ordinaria, affidati a tecnici abilitati, che rilasciano un rapporto e aggiornano il libretto di impianto, pena sanzioni.
Obblighi e Frequenze (Esempi Comuni)
- Manutenzione Ordinaria: Basata sulle istruzioni del produttore/installatore; spesso annuale, ma può variare.
- Controllo Fumi (Efficienza Energetica):
- Ogni 2 anni: Caldaie a gas (metano/GPL) con potenza 10-100 kW, e caldaie a combustibile solido/liquido (es. pellet, gasolio) 10-100 kW.
- Ogni 4 anni: Caldaie a gas (metano/GPL) con potenza superiore a 100 kW.
- Proprietario:Generalmente responsabile per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento alle norme.
- Inquilino:Responsabile per la manutenzione ordinaria e i guasti dovuti all'uso improprio, come stabilito dal Codice Civile (art. 1576).
- Controllare il Libretto:Verificare le scadenze indicate nel libretto di uso e manutenzione dell'impianto.
- Rivolgersi a un Tecnico Abilitato:Far eseguire i controlli da personale specializzato.
- Ottenere i Documenti:Assicurarsi che il tecnico rilasci il rapporto di controllo e compili il libretto di impianto.
- Pagare il Bollino (se richiesto):Il bollino blu (controllo fumi) e/o verde (efficienza) sono spesso richiesti e gestiti a livello regionale/comunale, con costi e modalità specifiche.