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Rilascio della Dichiarazione di Conformità - Idraulico

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Rilascio della Dichiarazione di Conformità

Obbligo dell'impresa entro 30gg dalla fine dei lavori se il lavoro è stato pagato.
La Dichiarazione di Conformità (DiCo) D.M. 37/08 è il documento fondamentale rilasciato dall'impresa installatrice al termine dei lavori, che attesta che un impianto (elettrico, idrico, termico, gas, ecc.) è stato realizzato "a regola d'arte" e nel rispetto delle norme vigenti, garantendone sicurezza e funzionalità per il committente, l'agibilità dell'edificio e per le future compravendite. È obbligatoria per legge per la maggior parte degli impianti e ne certifica la rispondenza alle normative tecniche vigenti al momento dell'installazione.  
Cosa Deve Contenere
La
Dichiarazione di Conformità (DiCo) ai sensi del D.M. 37/2008 è un documento obbligatorio rilasciato dall'installatore a fine lavori, che certifica la realizzazione dell'impianto a regola d'arte. Deve contenere
i dati dell'impresa e del responsabile tecnico, i dati del committente, la descrizione dei lavori, il riferimento alle norme tecniche e gli allegati obbligatori (progetto, relazione materiali, visura camerale).
Gli allegati obbligatori sono una serie di documenti definiti dal DM 37/08, che completano l'Allegato I. Questi documenti sono considerati parte integrante della Dichiarazione di Conformità, che, senza di essi, risulterebbe incompleta.
Gli allegati obbligatori elencati nell'Allegato I sono 6:
  • Progetto seguito durante i lavori
  • Relazione Tipologica dei Materiali
  • Schema di impianto Realizzato
  • Riferimenti a Dichiarazioni di Conformità precedenti
  • Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
  • Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati
Per la maggior parte si tratta di documenti esterni che non richiedono la stesura diretta da parte dell'installatore, e andranno semplicemente allegati al fascicolo della DICO. Tuttavia 2 di questi allegati sono direttamente rappresentativi dell'impianto e richiedono una elaborazione accurata: Lo schema di impianto realizzato e la relazione tipologica dei materiali.
Se avete smarrito il documento
In caso di smarrimento della Dichiarazione di Conformità (DiCo) ai sensi del D.M. 37/2008, è necessario innanzitutto contattare l'impresa installatrice per richiederne una copia, poiché è tenuta a conservarla. Se l'impresa non esiste più o non ha la copia, si può tentare di reperirla presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune.
  • Impianti realizzati PRIMA del 27/03/2008: È possibile sostituire la DiCo smarrita con una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi), redatta da un professionista o responsabile tecnico abilitato dopo sopralluogo.
  • Impianti realizzati DOPO il 27/03/2008: Il D.M. 37/08 non prevede soluzioni automatiche. Se l'installatore non fornisce copia, potrebbe essere necessario far intervenire un tecnico per verificare l'impianto e, se necessario, effettuare adeguamenti per rilasciare una nuova documentazione, poiché la DiRi non è applicabile.
.
La
Dichiarazione di Conformità (DiCo) secondo il D.M. 37/2008 è obbligatoria al termine di lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria su impianti elettrici, idrici, sanitari, gas, di riscaldamento e radiotelevisivi. Rilasciata dall'impresa installatrice abilitata, garantisce la realizzazione a regola d'arte e la sicurezza, risultando indispensabile per l'agibilità degli immobili e in caso di compravendita.
Il manutentore che esegue la manutenzione ordinaria su una caldaia priva di
dichiarazione di conformità (DiCo) o rispondenza (DiRi) è responsabile della sicurezza dell'impianto. Deve segnalare l'irregolarità, non lasciare in uso la caldaia se pericolosa e rischia sanzioni amministrative (da 1.000 a 6.000€) o penali per lesioni colpose.
  • Obbligo di Verifica e Segnalazione: Il tecnico deve controllare l'esistenza della documentazione. In caso di assenza, deve avvisare il responsabile dell'impianto (proprietario/inquilino) e segnalare la necessità di una DiRi (Dichiarazione di Rispondenza).
  • Sicurezza prima di tutto: Se la caldaia è insicura o non a norma, il manutentore ha l'obbligo di inibirne l'uso. Lasciare in funzione una caldaia pericolosa comporta responsabilità penali.
  • Responsabilità Solidale: Se il manutentore esegue la manutenzione ordinaria ignorando la mancanza di conformità e si verifica un incidente, è considerato responsabile per omessa diligenza qualificata.
  • Sanzioni: Il tecnico rischia sanzioni amministrative da 1.000 a 6.000 euro per errori o omissioni nei documenti, incluso il mancato aggiornamento del libretto di impianto.
In sintesi, il manutentore non può limitarsi a "pulire" la caldaia, ma deve garantire la conformità delle procedure operative di sicurezza.
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